Presentata da M.C. cittadino italiano su una presunta violazione della normativa in materia di concorrenza ad opera della Regione Puglia. 

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Il firmatario riporta un'annosa controversia giudiziaria con la pubblica amministrazione regionale, nata da una procedura di appalto per lavori edilizi, e che è stata oggetto di vari tentativi da parte del firmatario di ottenere l'annullamento della procedura da parte del tribunale amministrativo. In un primo tempo, accertata l’illegittimità in sede penale (info 1.1) il firmatario ha presentato a più riprese ricorsi amministrativi alla Regione Puglia – l’ente che ha indetto la gara- affinché provvedesse a revocare la procedura viziata, sostituendola con una nuova conforme alle regole di concorrenza leale. Di fronte alla perdurante inerzia della Regione, il firmatario ha presentato ricorso giurisdizionale amministrativo ottenendo – a distanza di due anni -2015 e 2017- due sentenze favorevoli del Consiglio di Stato (info 1.2). In questo periodo la Regione ha persistito nel suo rifiuto di annullare la gara viziata e di rilanciarne una nuova, adducendo il motivo che sarebbe stato troppo oneroso l’azzeramento dei lavori di costruzione dell’edificio, già alla data della 1° sentenza del Consiglio di Stato (info 1.3). Nonostante le due sentenze conformi del Consiglio di Stato, in merito all’annullamento della gara e ai rimedi regionali in sede di autotutela, il litigio è approdato una terza volta al Consiglio di Stato (info 1.4). Senonché, la terza sentenza (5 giugno 2018) differisce parzialmente dalle precedenti, in quanto il Consiglio di Stato, accertata che l’opera è quasi ultimata, non ne ha ordinato la demolizione e tanto meno il ripristino della gara (info 1.5). Il Consiglio di Stato, con un’ultima sentenza (28 maggio 2019), ha negato al firmatario anche il diritto al risarcimento del danno, poiché l’opera era a un punto di non ritorno già nel 2015 (info 1.6). In conclusione, il firmatario cita a suo favore la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE – secondo cui lo Stato membro è tenuto a risarcire i danni conseguenti alla violazione del diritto comunitario: art. 101 TFUE e direttiva 2004/18 in materia di aggiudicazione appalti-lavori (vedi info 2.1), in quanto essi derivano da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado - il Consiglio di Stato - e precisa che nella fattispecie ne ricorrono tutti i presupposti indicati dalla Corte (info 2.2). Chiede perciò all’UE di avviare una procedura d’infrazione per violazione del Trattato e del diritto derivato in materia di libera concorrenza, nonché dell’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sull’equo processo.

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