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Petition addressed to: Parlamento della Repubblica Italiana
La presente lettera aperta nasce con l’intento di contribuire all’apertura di un confronto costruttivo sul tema delle concessioni demaniali marittime e sull’applicazione della Direttiva 2006/123/CE, comunemente nota come “Direttiva Bolkestein”, prendendo atto del progressivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo che rende ormai inevitabile l’attuazione delle procedure comparative previste dalla normativa comunitaria. Risulta inevitabile la necessità di procedere all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante procedure comparative conformi alla normativa europea, con la presente si intende sottoporre una proposta relativa ai criteri di attribuzione dei punteggi nell’ambito delle procedure di gara, nonché sollecitare il Governo alla definizione, nel più breve tempo possibile, di un quadro normativo chiaro, uniforme e pienamente applicabile, in grado di garantire certezza giuridica sia agli operatori economici sia alle amministrazioni locali. L’attuale assenza di una cornice giuridica definita pone infatti gli operatori del settore in una condizione di forte incertezza, tale da ostacolare la pianificazione di investimenti di lungo periodo. Analoga situazione riguarda le amministrazioni locali, che, in molti casi, tendono prudentemente a non avviare le procedure di gara, al fine di evitare il rischio di contenziosi lunghi e particolarmente onerosi. La proposta di introdurre il seguente criterio di valutazione nasce dalla volontà di orientarne gli effetti del settore balneare in una direzione capace di produrre benefici più ampi per il territorio. L’intento è quello di avviare una forma di politica economica locale che, pur nel rispetto dei principi di concorrenza e libero mercato, tenti almeno in parte di compensare alcune esternalità negative del settore. Si propone pertanto di valutare, almeno in linea di principio e con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini della conformità normativa e della concreta applicabilità, il seguente criterio di valutazione.
Criterio di valutazione – Integrazione economica territoriale e reinvestimento locale
Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio comunale, la destagionalizzazione dell’offerta turistica, il rafforzamento delle filiere locali e l’integrazione tra attività economiche operanti nel territorio, è attribuito apposito punteggio ai concorrenti che presentino un progetto gestionale idoneo a generare ricadute economiche, occupazionali e sociali a favore della comunità locale.
È attribuito specifico punteggio alla capacità del concorrente di destinare quota dei proventi derivanti dall’attività oggetto della concessione a investimenti produttivi nel tessuto imprenditoriale del Comune in settori diversi da quello turistico-balneare, con particolare riferimento ad attività economiche ad alto valore aggiunto, ad elevato contenuto tecnologico, innovative, sostenibili o idonee a favorire la diversificazione economica e lo sviluppo competitivo del territorio.
Il punteggio relativo al presente criterio è attribuito in misura proporzionale all’entità, alla qualità, alla sostenibilità e alla verificabilità degli investimenti proposti, fino a un massimo pari al 10% del punteggio complessivo previsto dal bando.
Al fine di garantire condizioni di concorrenza effettiva e favorire l’accesso al mercato di nuovi operatori economici, ai concorrenti non titolari della concessione oggetto della procedura può essere attribuito un punteggio premiale, fino a un massimo del 5% del punteggio complessivo previsto dal bando, in proporzione agli investimenti produttivi che gli stessi si impegnano a realizzare nel tessuto imprenditoriale del Comune, secondo le medesime finalità e modalità sopra indicate.
Gli investimenti dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio costituiscono impegni vincolanti del concessionario e sono soggetti a verifica periodica da parte dell’Amministrazione concedente secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara.
In caso di mancata realizzazione, totale o parziale, degli investimenti dichiarati e valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, l’Amministrazione può disporre, nell’ambito della successiva procedura comparativa avente ad oggetto la medesima concessione, una decurtazione del punteggio attribuibile al medesimo operatore economico in misura corrispondente al punteggio premiale precedentemente ottenuto e non giustificato, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore o comprovata impossibilità sopravvenuta non imputabile al concessionario.
Gli impegni assunti dal concessionario costituiscono obbligazioni contrattuali rilevanti ai fini del mantenimento della concessione.
Reason
Con le sentenze nn. 4479, 4480 e 4481 del 2024, il Consiglio di Stato ha confermato un principio già più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, sancendo l’illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni balneari previste dal decreto-legge n. 198/2022, convertito nella legge n. 14/2023, in quanto ritenute incompatibili con la libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del TFUE e con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. Già la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 aprile 2023, causa C-348/22, aveva chiarito l’interpretazione delle disposizioni della cosiddetta direttiva Bolkestein, giungendo alla medesima conclusione circa il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime. Al netto dei contenziosi ancora pendenti o già definiti — che, nella maggior parte dei casi, non intervengono sul merito dell’interpretazione del diritto europeo, bensì sulle modalità con cui il Consiglio di Stato ha esercitato la propria funzione giurisdizionale — appare evidente la necessità di un quadro normativo nazionale organico. In tal senso si colloca, ad esempio, l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026 delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, senza tuttavia smentirne i principi sostanziali. Ne consegue che, al di là delle tempistiche applicative e dei singoli procedimenti giudiziari, il contrasto tra il sistema delle proroghe automatiche e il diritto europeo risulta ormai consolidato sul piano giurisprudenziale, rendendo necessario un intervento legislativo nazionale capace di disciplinare in modo chiaro e uniforme il riordino del settore.
Petition details
Petition started:
05/18/2026
Collection ends:
11/17/2026
Region:
Italy
Topic:
Administration
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